Casa in usufrutto, agevolazioni e obblighi.
Secondo il Centro Studi Italcase l`usufrutto rappresenta un diritto reale di godimento che consente all`usufruttuario di utilizzare un bene appartenente a un altro soggetto, rimanendo la proprietà in capo al nudo proprietario. Questo diritto permette anche di raccogliere i frutti derivanti dal bene, come ad esempio i canoni di locazione, a condizione che si rispetti la destinazione economica del bene stesso, pur non possedendone la piena proprietà.
Si tratta di un diritto temporaneo: se attribuito a una persona fisica, dura al massimo per l’intera vita dell’usufruttuario. Al momento della morte di quest’ultimo, l’usufrutto si estingue automaticamente e il bene torna nella disponibilità piena del nudo proprietario, che ne riacquista così la proprietà completa. In caso di usufrutto attribuito a società, enti o associazioni, la durata non può superare i 30 anni, salvo specifiche deroghe per gli enti pubblici. Pertanto per le persone fisiche l’usufrutto si estingue comunque con la morte dell’usufruttuario e non si trasmette agli eredi, né può essere perpetuo, secondo quanto stabilito dal Codice civile.
Non c’è alcun obbligo per l’usufruttuario di risiedere nell’immobile oggetto del diritto. Egli può decidere se viverci, affittarlo o anche lasciarlo inoccupato, purché eserciti il suo diritto in qualche forma. Ad esempio, può affittare l’immobile a terzi, incassandone i canoni di locazione (considerati `frutti` dal Codice civile), senza dover nulla al nudo proprietario. Questo significa che l’usufruttuario è libero di abitare altrove senza perdere il diritto sull’immobile.
L’usufrutto consente dunque di utilizzare il bene secondo necessità o preferenza: può essere una seconda casa, una fonte di reddito o semplicemente essere mantenuto inutilizzato, fermo restando l`obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria per evitare deterioramenti.
Uno degli aspetti distintivi dell’usufrutto rispetto ad altri diritti, come la locazione o il comodato, è proprio la possibilità di beneficiare economicamente del bene senza dovervi necessariamente stabilire la propria dimora o residenza. Tuttavia, il mancato utilizzo può comportare la prescrizione ventennale del diritto. Se l’usufruttuario non esercita in alcun modo il diritto (ad esempio non abita il bene, non lo affitta né ne reclama l’uso), l’usufrutto si estingue dopo 20 anni. È sufficiente però un solo atto concreto, come riscuotere un canone o utilizzare saltuariamente l’immobile, per interrompere la prescrizione.
Anche se non vi è obbligo di vivere nell’immobile in usufrutto, le implicazioni fiscali possono essere rilevanti qualora si scelga di risiedere altrove.
Per quanto concerne l’IMU, affinché l’immobile usufruisca dell’esenzione come abitazione principale, l’usufruttuario deve sia risiedervi anagraficamente sia dimorarvi abitualmente per la maggior parte dell’anno. In caso contrario, l’esenzione non è applicabile e si deve pagare regolarmente l’imposta municipale al Comune. Ciò vale anche se quello è l’unico immobile a disposizione dell`usufruttuario o l’unico diritto reale di godimento detenuto. Inoltre, spetta all’usufruttuario il pagamento sia dell’IMU che della TARI, in quanto è considerato possessore del bene.
Se il diritto di usufrutto su un immobile è stato acquisito tramite donazione o successione ereditaria, possono applicarsi le agevolazioni per la prima casa (tra cui aliquote ridotte per le imposte di registro e imposte ipotecarie/catastali fisse) a condizione che il beneficiario trasferisca la propria residenza nel Comune dove si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisizione del diritto, qualora non risiedesse già in tale Comune al momento della donazione o della successione.
In sintesi, l`usufruttuario che acquisisce il diritto non è obbligato a stabilire la residenza nell`immobile in questione, né per ottenere o mantenere l`usufrutto, né per accedere alle agevolazioni fiscali legate all`abitazione principale.
Tuttavia, è importante prestare attenzione: chi ha già beneficiato delle agevolazioni fiscali `prima casa`, usufruendo delle imposte ridotte per il trasferimento immobiliare, ma non trasferisce la propria residenza effettiva nel Comune entro 18 mesi, potrebbe perdere il diritto a tali agevolazioni (non all`usufrutto). In tal caso, si rischia di dover restituire le imposte risparmiate, con l`aggiunta di una sanzione pari al 30% della differenza tra quanto dovuto e quanto versato. Questo può essere evitato solo in presenza di motivazioni comprovate, come necessità lavorative, problemi di salute, stato fatiscente dell`immobile o necessità di una ristrutturazione importante.