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COMPRAVENDITA IMMOBILIARE. QUANDO LA PENALE PUÒ ESSERE ECCESSIVA E DICHIARATA VESSATORIA.

Italcase.it
30 giu 2026
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Quando un contratto preliminare di compravendita viene concluso tra un professionista e un consumatore, non sono automaticamente valide tutte le clausole ivi previste . Con una recente sentenza (*), la Corte di Cassazione ha affermato che la clausola penale che consente al venditore di trattenere integralmente l`acconto in caso di inadempimento dell`acquirente deve essere sottoposta a un controllo di vessatorietà soprattutto se l`importo è particolarmente elevato rispetto al prezzo complessivo dell`immobile. Nel caso di specie, la clausola del contratto preliminare che attribuiva al venditore il diritto di trattenere un acconto di euro 72.869, a fronte di un prezzo complessivo di euro 124.514, non sfugge al controllo di vessatorietà previsto per i contratti conclusi tra professionista e consumatore. Sebbene i giudici di merito ne avessero già disposto la riduzione per manifesta eccessività, la Corte ha precisato che tale intervento non esaurisce il sindacato del giudice. Anche nel giudizio di rinvio, infatti, il giudice è tenuto a verificare d`ufficio l`eventuale nullità della clausola per vessatorietà. La mera riduzione dell`importo della penale non sana, infatti, una clausola che, per il suo contenuto, risulti abusiva nei confronti del consumatore. Il principio trova fondamento nella direttiva 93/13/CEE e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell`Unione europea che impongono al giudice nazionale di garantire un`effettiva tutela del consumatore rilevando d`ufficio il carattere vessatorio delle clausole contrattuali ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti. La decisione rafforza il principio secondo cui la protezione del consumatore prevale anche sulle regole processuali ordinarie quando sia necessario eliminare clausole contrattuali abusive e quindi nulle (*sent. n. 21771/2026).