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La locazione turistica e gli affitti a breve termine.

Italcase.it
13 mag 2025
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Secondo il Centro Studi Italcase, l`attività di locazione di immobili per scopi turistici o di breve durata, quando non operata in forma imprenditoriale, è considerata un atto dispositivo dell`immobile. Questo rientra nel diritto del proprietario e nella sua libertà contrattuale, e non è soggetta agli obblighi previsti dall`articolo 19 della Legge 241/1990. Pertanto, essa non è sottoposta ai poteri prescrittivi e inibitori della pubblica amministrazione, eccetto in casi specifici che riguardano particolari categorie di immobili. Tuttavia, l`immobile affittato deve rispettare i requisiti edilizi e igienico-sanitari stabiliti dalle normative vigenti. La mancanza di tali requisiti non autorizza comunque la pubblica amministrazione a impedire la stipula del contratto di locazione. Il Consiglio di Stato, nella sentenza del 7 aprile 2025, numero 2928, ha rilevato come il legislatore sia consapevole del fenomeno delle locazioni turistiche effettuate dai proprietari al di fuori di attività imprenditoriale. Nonostante ciò, ha mantenuto una regolamentazione distinta per questi contratti, senza assimilarli alle strutture ricettive. A livello nazionale, il Decreto Legge 145 del 2023, convertito nella Legge 191/2023, disciplina le locazioni turistiche e prevede che chi gestisce più di quattro appartamenti con finalità turistiche in modalità imprenditoriale debba effettuare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) comunale. Questa formalità è obbligatoria anche se l`attività viene gestita tramite una società. Il Consiglio di Stato sottolinea che questo adempimento, insieme ai poteri prescrittivi e inibitori menzionati all`articolo 19 della L. 241/1990, non si applica alle locazioni non imprenditoriali, il cui obiettivo è il semplice godimento dell`immobile. Il testo legislativo specifica anche requisiti minimi di sicurezza per le unità abitative locate a fini turistici. Questi includono dispositivi per rilevare gas infiammabili e monossido di carbonio funzionanti, nonché estintori portatili in conformità alla legge, da posizionare strategicamente nella proprietà. Infine, l`articolo 53 del Decreto Legislativo 79/2011 stabilisce che gli alloggi locati esclusivamente per fini turistici sono regolati dalle norme del codice civile in materia di locazione, senza escludere l`applicabilità delle norme edilizie. Tuttavia, i contratti di locazione turistica devono rispettare principalmente la disciplina dell`articolo 1571 del Codice Civile. In sintesi, l`attività di locazione extralberghiera a scopo turistico in forma non imprenditoriale è un atto privato che non ricade sotto il controllo specifico della pubblica amministrazione secondo l`articolo 19 della L. 241/1990. L`attività imprenditoriale viene definita dalle norme relative alle case vacanza, consentendo la gestione non imprenditoriale fino a tre unità immobiliari (mentre per finalità fiscali il limite è quattro unità immobiliari secondo l`Agenzia delle Entrate). Gli immobili destinati a locazioni turistiche devono comunque rispettare le normative edilizie e igienico-sanitarie vigenti.