Il contratto di locazione e la mancata registrazione.
In base alle ricerche effettuate dal Centro Studi Italcase, come stabilito dalle leggi vigenti, tra cui l’art. 1, comma 346 della legge finanziaria 2005 e l’art. 17 del D.P.R. 131/1986, quando un contratto di affitto non viene registrato può ritenersi nullo. La registrazione infatti deve avvenire entro 30 giorni poichè obbligatoria, salvo per contratti di durata inferiore a 30 giorni all’anno (locazioni turistiche). Essa garantisce validità, tutela delle parti e trasparenza fiscale.
La mancata registrazione comporta la nullità del contratto, come confermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 23601/2017), rendendolo privo di effetti. L’inquilino può quindi rifiutarsi di pagare il canone, chiedere il rimborso dei versamenti entro sei mesi e lasciare l’immobile immediatamente senza preavviso. Il proprietario, a sua volta, può richiedere il rilascio dell’immobile in qualsiasi momento.
Dal punto di vista economico, la nullità impedisce al proprietario di recuperare i canoni non versati tramite decreto ingiuntivo o sfratto. Tuttavia, può chiedere un indennizzo per l’occupazione abusiva dell’immobile, anche se inferiore al canone pattuito. Il giudice fisserà l’importo in base alla durata e alla tipologia dell’occupazione.
Per sanare la nullità e regolarizzare anche fiscalmente la situazione, il contratto può essere registrato tardivamente dal proprietario. Sebbene ciò comporti il pagamento di sanzioni, ha effetto retroattivo, obbligando l’inquilino a rispettare le condizioni originarie e a saldare eventuali canoni dovuti.