L'ATTO DI DONAZIONE, VANTAGGI E RISCHI..
La donazione rappresenta un contratto comunemente utilizzato per trasferire beni o diritti, spinto dal desiderio di arricchire qualcuno senza ricevere nulla in cambio.
Secondo il Centro Studi Italcase, quando si tratta di donazioni, soprattutto di immobili, il notaio spesso suggerisce alternative non per sfiducia verso tale istituto, ma per l’obbligo di informare sui potenziali rischi e problematiche connesse.
Tra i principali aspetti critici si evidenziano la tutela degli eredi legittimari, i requisiti formali dell’atto, e le possibili cause di nullità o instabilità del trasferimento, tutte questioni che possono intaccare la sicurezza della proprietà e la sua commerciabilità.
Le donazioni sono spesso considerate fragili perché incidono sui diritti spettanti agli eredi legittimari (coniugi, figli e, in loro assenza, ascendenti), soggetti che hanno per legge diritto a una quota del patrimonio del defunto. La normativa interpreta le donazioni come un’anticipazione dell’eredità futura, e nel caso violino i diritti dei legittimari, queste possono essere contestate attraverso due strumenti principali:
1. **Azione di riduzione (art. 555 c.c.)**: consente agli eredi lesi di invalidare donazioni o testamenti che ledano la loro quota legittima, esaminando le donazioni a ritroso fino al ripristino dei diritti. Questa azione è esercitabile entro 10 anni dall’apertura della successione.
2. **Azione di restituzione (art. 563 c.c.)**: permette ai legittimari di recuperare il bene donato, se ancora in possesso del donatario. Qualora il bene sia stato venduto a terzi, possono agire contro questi ultimi per ottenerne la restituzione. Tale azione è valida entro 20 anni dalla trascrizione dell’atto di donazione.
Il coinvolgimento dei terzi acquirenti in un’azione di restituzione compromette la sicurezza degli immobili donati, poiché questi risultano vulnerabili a cause legali per un periodo massimo di 20 anni dall’atto. Superato tale termine, gli acquirenti non hanno più motivi di preoccupazione, salvo che non siano trascorsi 10 anni dalla morte del donante; in questo caso, la responsabilità ricade sul donatario, obbligato a risarcire il controvalore economico agli eredi legittimari. Tuttavia, la possibilità di azioni di riduzione e restituzione da parte degli eredi pesa sulla commerciabilità e sul valore degli immobili donati.
La Corte di Cassazione (sent. n. 32694/2019) ha sottolineato che il rischio di compromissione dei diritti degli acquirenti successivi impatta sulla sicurezza di tali acquisti, indipendentemente dalle condizioni patrimoniali o personali del donante al momento della donazione. Questo perché eventuali lesioni dei diritti dei legittimari emergono solo alla morte del donante.
Una conseguenza concreta è la riluttanza delle banche a concedere mutui su immobili di origine donativa, temendo che azioni degli eredi possano invalidare l’ipoteca. La Legge n. 80 del 2005 ha introdotto un limite temporale: l’azione contro terzi acquirenti è inammissibile trascorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione, salvo opposizione registrata entro tale termine. Nonostante ciò, il mercato immobiliare e bancario continua a percepire rischi finché non decorrono questi vent’anni.
I notai sono obbligati a informare l`acquirente su eventuali rischi legati alla provenienza donativa dell’immobile. Per ridurre tali problematiche, si ricorre a soluzioni come la risoluzione per mutuo dissenso, riconosciuta dalla Corte di Cassazione (sent. n. 965/2019). Con questo accordo, donante e donatario sciolgono la donazione, restituendo il bene al donante originario, che potrà venderlo con un titolo privo di vincoli donativi, eliminando così i rischi per i futuri acquirenti.Dopo la vendita, il donante trasferirà al donatario le somme ricavate.
Altre soluzioni includono la richiesta di una fideiussione al venditore come garanzia per eventuali pretese dei legittimari, ma tali strumenti restano complessi e non sempre risolutivi.
È cruciale agire con cautela anche per i rigorosi requisiti formali imposti dalla legge per una donazione valida. Questi proteggono il donante, assicurandosi che l`atto sia frutto di una volontà libera e consapevole. L`articolo 782 del Codice Civile impone che la donazione sia formalizzata con atto pubblico notarile e la presenza di due testimoni idonei; in mancanza, l`atto è nullo.
Per beni mobili, è obbligatoria una descrizione dettagliata e una stima del valore all`interno dell`atto o in un documento separato firmato da tutte le parti coinvolte. L`assenza di queste specifiche invalida la donazione per le parti non descritte o stimate. Analoghi requisiti valgono per la donazione di diritti di credito.
Se il donatario non accetta l`atto contestualmente alla volontà del donante, deve farlo tramite atto pubblico successivo. La donazione diventa efficace solo dopo che l’accettazione è notificata al donante. La mancata notifica rende la donazione nulla, senza possibilità di sanatoria.
L’omissione degli obblighi formali causa l’invalidità della donazione. Tuttavia, come sottolineato dalla Cassazione, tale nullità può non influire sul piano fiscale.Il notaio ha il compito essenziale di garantire la validità legale dell`atto che redige.
La legge definisce limiti specifici anche riguardo all`oggetto della donazione. L`articolo 771 del Codice Civile stabilisce che la donazione di beni futuri è nulla. Per beni futuri si intendono sia quelli non ancora esistenti (come frutti non raccolti), sia quelli non ancora inclusi nel patrimonio del donante al momento dell’atto.
Secondo la giurisprudenza, il divieto dell’articolo 771 c.c. viene interpretato ampiamente, includendo anche donazioni di beni appartenenti a terzi. Donare un bene appartenente a un altro è quindi nullo. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5068/2016, hanno chiarito che la donazione di un bene altrui (o parzialmente altrui) è nulla per mancanza di causa.
La causa tipica della donazione si basa sull`arricchimento del donatario, motivato da spirito di liberalità, attraverso un impoverimento concreto e attuale del donante. Se il bene non appartiene al donante, manca questo elemento essenziale e la causa del contratto non può essere soddisfatta. L`unica eccezione riguarda i casi in cui l`atto indichi chiaramente che il donante sapeva che il bene non era suo: allora l’atto può valere come donazione obbligatoria, ovvero l`impegno del donante a procurare il trasferimento del bene al donatario [Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 2320 del 3 giugno 2024].
La donazione è considerata un atto strettamente personale, che riflette una volontà libera strettamente legata al donante. Pertanto, la legge impone restrizioni rigide sull`opportunità di realizzarla tramite rappresentanti. L`articolo 778 del Codice Civile dichiara nullo il mandato che conferisce a un`altra persona (mandatario) il potere di decidere sia il destinatario della donazione sia l’oggetto della stessa. La decisione su chi beneficia e su cosa donare deve provenire direttamente dal volere del donante [Cassazione Civile, Sez. 6, n. 27842 del 12 ottobre 2021; Tribunale di Latina, sentenza n. 1836 del 30 settembre 2024].La procura speciale per una donazione è valida solo se specifica chiaramente donatario e oggetto, senza lasciare margine discrezionale al procuratore. Se la donazione avviene tramite un rappresentante senza i necessari poteri o oltre i limiti di procura, l`atto è nullo e non sanabile mediante ratifica, a differenza di altri contratti (art. 1399 c.c.) [Cass. Civ., Sez. 6, n. 27842/2021].
Le donazioni tramite atto pubblico con testimoni non si applicano a:
1. **Donazioni di modico valore (art. 783 c.c.)**, valide per beni mobili senza atto pubblico se avviene la consegna materiale del bene, e il cui valore va commisurato alla situazione economica del donante.
2. **Donazioni indirette (art. 809 c.c.)**, realizzate con atti giuridici diversi ma che arricchiscono il beneficiario per spirito di liberalità, come pagamento di debiti altrui, polizze vita o acquisti intestati a terzi con denaro proprio. Queste non richiedono atto pubblico ma devono seguire le regole del negozio utilizzato, restando soggette a riduzione per lesione della legittima o revocabilità.
La qualificazione delle donazioni indirette può generare dubbi: trasferimenti di denaro tramite bonifico, ad esempio, sollevano questioni sulla loro natura, essendo nulli come donazioni tipiche senza atto pubblico salvo modico valore.